venerdì 3 ottobre 2014

Pubblicate le tracce del parere e dell'atto giudiziario formulate all'incontro del 2 ottobre.


Pubblichiamo di seguito le tracce del parere e dell’atto giudiziario assegnate in occasione dell’incontro del 2 ottobre 2014, presso la sala Auditorium del Tribunale di Napoli.
I pareri e gli atti svolti dovranno essere consegnati giovedì 9 ottobre, ore 14.00, presso la sala Auditorium, in occasione della successiva lezione penale.






 Traccia del Parere motivato in materia di diritto penale sostanziale

pertinente al modulo seminariale del 02.10.2014:

La successione delle leggi penali nel tempo. La abolitio criminis parziale (art. 2, co. 2, c.p.) dei reati colposi commessi dagli esercenti le professioni sanitarie, alla stregua dell’art. 3 della Legge 8 Novembre 2012, n. 189.

N.B.: il riferimento giurisprudenziale nomofilattico è la sentenza n. 16237 del 29 Gennaio 2013 (dep.ta il 9 Aprile 2013), resa dalla Sezione IV Penale della Corte Suprema di Cassazione.

T R A C C I A

Tizio, neurochirurgo in una clinica privata, riceve un avviso di conclusione delle indagini preliminari, ex art. 415-bis c.p.p., con il quale gli si addebita il delitto di omicidio colposo, disciplinato all’art. 589 c.p., in danno di Caio, sottoposto a un intervento di ernia discale recidivante, nel corso del quale venivano lese la vena e l’arteria iliaca, cui conseguiva un’emorragia esiziale.

Ottenuta la copia degli atti versati nel fascicolo processuale de quo, Tizio apprende che, nel dettaglio, l’imputazione attiene a una sua presunta erronea esecuzione dell’operazione chirurgica in esame, poiché in violazione della regola precauzionale, enunciata in letteratura scientifica, di non agire in profondità superiore a tre centimetri e di non procedere a una pulizia radicale del disco erniario, per evitare la complicanza connessa alla lesione dei vasi correnti nella zona dell’intervento chirurgico; si è addebitato a Tizio, altresì, il non aver preventivato la complicanza insorta e non aver organizzato, di conseguenza, l’esecuzione dell’operazione in una clinica attrezzata per fronteggiare la possibile lesione dei vasi sanguigni.

Tizio, ritenendo di aver eseguito l’intervento chirurgico nel rispetto delle cc.dd. “linee guida” e delle virtuose pratiche diagnostico-terapeutiche accreditate in materia dal consenso della comunità scientifica internazionale e che l’addebito mossogli non possa comunque travalicare i confini della c.d. “colpa lieve”, si rivolge al suo legale di fiducia, affinché questi valuti la fondatezza dell’imputazione e soprattutto, quale extrema ratio, l’operatività nel caso di specie della novità normativa introdotta dalla Legge 8 Novembre 2012, n. 189, che all’art. 3 ha sancito che l’esercente una professione sanitaria, il quale nello svolgimento della propria attività si sia attenuto a linee guida e a buone pratiche, non risponde penalmente per colpa lieve, quando esse siano sostenute dal consenso della comunità scientifica.

Il candidato, assunte le vesti del legale di fiducia di Tizio, premessi brevi cenni sul fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, rediga parere motivato.



Atto giudiziario in materia di diritto penale sostanziale e processuale

pertinente al modulo seminariale del 02.10.2014:

La successione delle leggi penali nel tempo. La abolitio criminis parziale (art. 2, co. 2, c.p.) dei reati colposi commessi dagli esercenti le professioni sanitarie, alla stregua dell’art. 3 della Legge 8 Novembre 2012, n. 189.

N.B.: il riferimento giurisprudenziale nomofilattico è la sentenza n. 16237 del 29 Gennaio 2013 (dep.ta il 9 Aprile 2013), resa dalla Sezione IV Penale della Corte Suprema di Cassazione.

T R A C C I A

Tizio, neurochirurgo in una clinica privata, è il destinatario di una sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di omicidio colposo, disciplinato all’art. 589 c.p., in danno di Caio, sottoposto a un intervento di ernia discale recidivante, nel corso del quale venivano lese la vena e l’arteria iliaca, cui conseguiva un’emorragia esiziale.

Con la pronuncia de qua si è affermata la penale responsabilità di Tizio in relazione alla condotta omissiva impropria in imputazione, afferente all’erronea esecuzione dell’operazione chirurgica in esame, poiché in violazione della regola precauzionale, enunciata in letteratura scientifica, di non agire in profondità superiore a tre centimetri e di non procedere a una pulizia radicale del disco erniario, per evitare la complicanza connessa alla lesione dei vasi correnti nella zona dell’intervento chirurgico; si è addebitato a Tizio, altresì, il non aver preventivato la complicanza insorta e non aver organizzato, di conseguenza, l’esecuzione dell’operazione in una clinica attrezzata per fronteggiare la possibile lesione dei vasi sanguigni.

Nel dettaglio, il giudizio sull’elemento psicologico del reato accertato (la colpa) si è, dunque, incentrato sul tema delle cc.dd. “linee guida” e delle virtuose pratiche diagnostico-terapeutiche e sulla loro osservanza da parte di Tizio: si è discusso se esistessero direttive scientificamente accreditate in materia e pertinenti alle modalità di esecuzione dell’intervento e alla profondità dell’inserimento dello strumento chirurgico, nonché sulla natura rigida ovvero elastica delle prescrizioni succitate.

Tizio viene a conoscenza delle novità normative introdotte dalla Legge 8 Novembre 2012, n. 189, che all’art. 3 ha sancito che l’esercente una professione sanitaria, il quale nello svolgimento della propria attività si sia attenuto a linee guida e a buone pratiche, non risponde penalmente per colpa lieve, quando esse siano sostenute dal consenso della comunità scientifica.

Tizio, reputando tale innovazione legislativa capace d’incide          re sulla sua condanna, ancorché definitiva, si rivolge al proprio legale di fiducia, affinché questi valuti se adire il giudice dell’esecuzione per la revoca del giudicato penale ormai cristallizzatosi.

Il candidato, assunte le vesti del legale di fiducia di Tizio, premessi brevi cenni sul fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, predisponga atto giudiziario motivato nelle forme del c.d. “incidente di esecuzione”.









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