Pubblichiamo
di seguito le tracce del parere e dell’atto giudiziario assegnate in occasione
dell’incontro del 2 ottobre 2014, presso la sala Auditorium del Tribunale di
Napoli.
I pareri e gli atti svolti dovranno essere consegnati giovedì 9 ottobre, ore 14.00, presso la sala Auditorium, in occasione della successiva lezione penale.
Traccia del Parere motivato
in materia di diritto penale sostanziale
pertinente al modulo seminariale
del 02.10.2014:
“La successione delle leggi penali nel tempo. La abolitio criminis parziale (art. 2, co. 2, c.p.) dei reati colposi
commessi dagli esercenti le professioni sanitarie, alla stregua dell’art. 3
della Legge 8 Novembre 2012, n. 189.”
N.B.: il riferimento
giurisprudenziale nomofilattico è la sentenza n. 16237 del 29 Gennaio 2013
(dep.ta il 9 Aprile 2013), resa dalla Sezione IV Penale della Corte Suprema di
Cassazione.
T R A C C I A
Tizio,
neurochirurgo in una clinica privata, riceve un avviso di conclusione delle
indagini preliminari, ex art. 415-bis c.p.p., con il quale gli si addebita
il delitto di omicidio colposo, disciplinato all’art. 589 c.p., in danno di
Caio, sottoposto a un intervento di ernia discale recidivante, nel corso del
quale venivano lese la vena e l’arteria iliaca, cui conseguiva un’emorragia
esiziale.
Ottenuta la
copia degli atti versati nel fascicolo processuale de quo, Tizio apprende che, nel dettaglio, l’imputazione attiene a
una sua presunta erronea esecuzione dell’operazione chirurgica in esame, poiché
in violazione della regola precauzionale, enunciata in letteratura scientifica,
di non agire in profondità superiore a tre centimetri e di non procedere a una
pulizia radicale del disco erniario, per evitare la complicanza connessa alla
lesione dei vasi correnti nella zona dell’intervento chirurgico; si è
addebitato a Tizio, altresì, il non aver preventivato la complicanza insorta e
non aver organizzato, di conseguenza, l’esecuzione dell’operazione in una
clinica attrezzata per fronteggiare la possibile lesione dei vasi sanguigni.
Tizio, ritenendo
di aver eseguito l’intervento chirurgico nel rispetto delle cc.dd. “linee
guida” e delle virtuose pratiche diagnostico-terapeutiche accreditate in
materia dal consenso della comunità scientifica internazionale e che l’addebito
mossogli non possa comunque travalicare i confini della c.d. “colpa lieve”, si
rivolge al suo legale di fiducia, affinché questi valuti la fondatezza
dell’imputazione e soprattutto, quale extrema
ratio, l’operatività nel caso di specie della novità normativa introdotta
dalla Legge 8 Novembre 2012, n. 189, che all’art. 3 ha sancito che l’esercente
una professione sanitaria, il quale nello svolgimento della propria attività si
sia attenuto a linee guida e a buone pratiche, non risponde penalmente per
colpa lieve, quando esse siano sostenute dal consenso della comunità
scientifica.
Il candidato,
assunte le vesti del legale di fiducia di Tizio, premessi brevi cenni sul
fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, rediga parere motivato.
Atto giudiziario
in materia di diritto penale sostanziale e processuale
pertinente al modulo seminariale
del 02.10.2014:
“La successione delle leggi penali nel tempo. La abolitio criminis parziale (art. 2, co. 2, c.p.) dei reati colposi
commessi dagli esercenti le professioni sanitarie, alla stregua dell’art. 3
della Legge 8 Novembre 2012, n. 189.”
N.B.: il riferimento
giurisprudenziale nomofilattico è la sentenza n. 16237 del 29 Gennaio 2013
(dep.ta il 9 Aprile 2013), resa dalla Sezione IV Penale della Corte Suprema di
Cassazione.
T R A C C I A
Tizio,
neurochirurgo in una clinica privata, è il destinatario di una sentenza
irrevocabile di condanna per il delitto di omicidio colposo, disciplinato
all’art. 589 c.p., in danno di Caio, sottoposto a un intervento di ernia
discale recidivante, nel corso del quale venivano lese la vena e l’arteria
iliaca, cui conseguiva un’emorragia esiziale.
Con la pronuncia
de qua si è affermata la penale
responsabilità di Tizio in relazione alla condotta omissiva impropria in
imputazione, afferente all’erronea esecuzione dell’operazione chirurgica in
esame, poiché in violazione della regola precauzionale, enunciata in
letteratura scientifica, di non agire in profondità superiore a tre centimetri
e di non procedere a una pulizia radicale del disco erniario, per evitare la
complicanza connessa alla lesione dei vasi correnti nella zona dell’intervento
chirurgico; si è addebitato a Tizio, altresì, il non aver preventivato la
complicanza insorta e non aver organizzato, di conseguenza, l’esecuzione
dell’operazione in una clinica attrezzata per fronteggiare la possibile lesione
dei vasi sanguigni.
Nel dettaglio,
il giudizio sull’elemento psicologico del reato accertato (la colpa) si è,
dunque, incentrato sul tema delle cc.dd. “linee guida” e delle virtuose
pratiche diagnostico-terapeutiche e sulla loro osservanza da parte di Tizio: si
è discusso se esistessero direttive scientificamente accreditate in materia e
pertinenti alle modalità di esecuzione dell’intervento e alla profondità
dell’inserimento dello strumento chirurgico, nonché sulla natura rigida ovvero
elastica delle prescrizioni succitate.
Tizio viene a
conoscenza delle novità normative introdotte dalla Legge 8 Novembre 2012, n.
189, che all’art. 3 ha sancito che l’esercente una professione sanitaria, il
quale nello svolgimento della propria attività si sia attenuto a linee guida e
a buone pratiche, non risponde penalmente per colpa lieve, quando esse siano
sostenute dal consenso della comunità scientifica.
Tizio, reputando
tale innovazione legislativa capace d’incide re
sulla sua condanna, ancorché definitiva, si rivolge al proprio legale di
fiducia, affinché questi valuti se adire il giudice dell’esecuzione per la
revoca del giudicato penale ormai cristallizzatosi.
Il candidato,
assunte le vesti del legale di fiducia di Tizio, premessi brevi cenni sul
fenomeno della successione di leggi penali nel tempo, predisponga atto
giudiziario motivato nelle forme del c.d. “incidente di esecuzione”.
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