Pubblichiamo di seguito la traccia del parere penale e
dell’atto giudiziario assegnati in occasione dell’incontro del 6 novembre dagli
Avv.ti Mauro Buono, Giuseppe Gragnaniello e Carmine Gatto.
Ringraziamo, inoltre, i relatori per lo schema sulle
impugnazioni di seguito pubblicato.
Comunichiamo, infine, che i pareri e gli atti svolti dovranno essere consegnati giovedì 13 novembre in occasione del prossimo incontro.
Comunichiamo, infine, che i pareri e gli atti svolti dovranno essere consegnati giovedì 13 novembre in occasione del prossimo incontro.
Parere motivato in materia di diritto penale
Rif. Giurispr: Cass. S.U. n. 16207 udienza
del 19 dicembre 2013 – depositata il 14 aprile 2014
Tizio riceve avviso di conclusione delle
indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. con il quale apprende di
essere indagato per i delitti di cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 600 bis comma I e 610 c.p.,
Secondo i pubblici ministeri della Procura
della Repubblica presso il Tribunale di xxx, egli avrebbe perpetrato per oltre
quattro anni ai danni di Caio, Mevio e Sempronio, tutti di età inferiore ai 18
anni atti sessuali vari consistenti in gesti di masturbazione sul proprio
corpo, interamente o parzialmente denudato, strofinamenti del loro corpo contro
quello di Tizio, atti di masturbazione da parte degli stessi su di lui, ricompensati
usualmente con la consegna di piccole somme di denaro pari a 5, 10 e talora
anche 20 euro.
Tizio quindi si rivolge ad un legale per
conoscere la strategia difensiva da adottare.
Il candidato, assunte le vesti del
difensore di Tizio, rediga parere motivato.
Atto di procedura penale
Cass.
S.U. n. 16207 udienza del 19 dicembre 2013 – depositata il 14 aprile 2014
Tizio, tratto a giudizio per il delitti di
cui agli artt. 609 bis, 609 quater, 600 bis comma I e 610 c.p., all'esito del
processo di primo grado veniva ritenuto colpevole del solo reato di cui al
comma I dell'art. 600 bis c.p., e pertanto condannato dal Tribunale di xx alla
pena di anni sei e mesi sette di reclusione.
Secondo i giudici di prime cure, le condotte
contestate furono asseritamente perpetrate da Tizio -per oltre quattro anni- ai
danni di Caio, Mevio e Sempronio, tutti di età inferiore ai 18 anni. Costoro,
stando alla ricostruzione operata dal Tribunale, furono indotti da Tizio a
prostituirsi, ponendo in essere atti sessuali vari, consistenti in gesti di
masturbazione sul proprio corpo, interamente o parzialmente denudato,
strofinamenti del loro corpo contro quello di Tizio, atti di masturbazione da
parte degli stessi su di lui, ricompensati usualmente con la consegna di
piccole somme di denaro pari a 5, 10 e talora anche 20 euro.
Il candidato, assunte le vesti di
difensore di Tizio, rediga atto di appello avverso la pronuncia del Tribunale.
*
Le impugnazioni
Artt. 568 e ss. c.p.p.
Schema a cura dell’Avv.
Carmine Gatto
·
Rimedio esperibile da una parte per
rimuovere un provvedimento giurisdizionale svantaggioso che si assume errato,
mediante il controllo operato da un giudice differente da quello che ha emesso
il provvedimento;
·
Impugnazioni ordinarie: entro un
determinato termine (585 comma 5), Appello e Ricorso per Cassazione;
·
Straordinarie: riguardano provvedimenti
irrevocabili. Revisione (629), Ricorso per Cassazione per errore materiale o di
fatto (625 bis);
·
Principio di tassatività: 568 comma 1; la legge determina i casi ed i mezzi;
·
Sempre ricorribili per Cassazione i
provvedimenti con cui il giudice decide sulla libertà personale e le sentenze
(568 comma 2);
·
Le ordinanze emesse nel dibattimento si
impugnano con la sentenza (586 comma 1);
·
Le ordinanze che decidono sulla libertà
personale si impugnano immediatamente (586 comma 3);
·
Principio di conservazione: l’impugnazione
è ammissibile indipendentemente dalla parte che la propone (568 comma 5);
·
Se l’imputato erroneamente propone appello
avverso un patteggiamento, l’impugnazione si trasforma in ricorso per
cassazione;
·
Effetto sospensivo: l’esecuzione della
sentenza è sospesa durante il decorso dei termini per impugnare e fino al
termine dell’ultimo giudizio di impugnazione (588 comma 1, 27 comma 2 Cost.);
·
Le sentenze di proscioglimento e di non
luogo a procedere sono immediatamente esecutive per la parte in cui dispongono
la revoca delle misure cautelari (300 comma 1);
·
L’impugnazione per i soli interessi civili
non sospende l’esecuzione delle disposizioni penali che, in tal caso, diventano
irrevocabili (573 comma 3);
·
Le
impugnazioni avverso le misure cautelari non sospendono il provvedimento (588
comma 2);
·
Effetto estensivo: l’impugnazione proposta da un imputato giova anche agli
altri se non fondata su motivi personali (587 comma 2);
·
Effetto devolutivo: trasferimento della cognizione ad un giudice diverso
rispetto a quello che ha pronunciato il provvedimento impugnato;
·
L’impugnazione può essere:
·
Interamente devolutiva (riesame ex art. 309 c.p.p.) se il giudice
dell’impugnazione conosce tutta la materia decisa dal primo giudice;
·
Parzialmente devolutiva (appello 593
c.p.p.) se il giudice adito conosce solo quanto gli è devoluto;
·
Requisiti dell’impugnazione: 581 c.p.p.
·
Provvedimento impugnato;
·
Data dello stesso;
·
Giudice che lo ha emesso;
·
Indicazione dei punti o dei capi; le
richieste ed i motivi indicando le ragioni di fatto e di diritto a sostegno;
·
L’impugnazione si presenta nella
cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento (582);
·
Possono impugnare solo coloro cui la legge
attribuisce il relativo potere (568 comma 3);
·
Legittimazione, ossia titolarità astratta;
Interesse ad impugnare, la parte ha interesse ad ottenere un provvedimento più
vantaggioso (591 comma 1 lett. a);
·
Impugnazione del Pubblico Ministero: art. 570 c.p.p.
·
Il Procuratore presso il Tribunale ed il
Procuratore Generale presso la Corte di Appello possono impugnare
indipendentemente dalle conclusioni del rappresentante in udienza;
·
Il P.G. può impugnare anche in caso di
acquiescenza del Pm presso il Giudice che ha emesso il provvedimento;
·
Il rappresentante del Pm che ha presentato
le conclusioni e lo richiede nell’appello, può partecipare al grado successivo
in sostituzione del P.G. se questi lo consente;
·
La parte civile e la persona offesa, posso
chiedere al Pm di presentare impugnazione agli effetti penali. Quindi la parte
civile, può impugnare solo per gli effetti civili (572);
·
Impugnazione dell’imputato, personalmente o mediante procuratore speciale (570);
·
Il difensore che risulta tale al momento
del deposito del provvedimento può proporre appello anche se l’imputato non lo
abbia fatto (571 comma 3);
·
L’imputato, se vuole, può togliere effetto
all’impugnazione del difensore (571 comma 4);
·
Impugnazione della parte civile: impugna i capi della sentenza di condanna che
riguardano l’azione civile, (risarcimento negato o riconosciuto in forma
minore), inoltre impugna le sentenze di proscioglimento sempre e solo per
interessi civili (576 comma 1);
·
La sentenza penale irrevocabile di
assoluzione, fa giudicato nei giudizi di danno (652). Per questo la parte
civile impugna la pronuncia di assoluzione, al fine di evitare che il giudice
civile possa ritenere vero che il fatto non sussiste etc..;
·
Termini
per impugnare: combinato disposto degli artt. 585 – 544
c.p.p.
·
15 gg in caso di motivazione contestuale;
·
30 gg, se la motivazione è depositata non
oltre il termine di 15 gg dalla pronuncia;
·
45 gg se il termine è più lungo non
eccedente in ogni caso il termine (ordinatorio)
di 90 gg;
·
Se
il termine per imputato e difensore è diverso, opera quello che scade per
ultimo (585 comma 3);
·
Se non si rispettano i termini per il deposito
della motivazione, l’avviso è notificato alle parti (548 comma 2 e 3);
·
Motivi
nuovi: art. 585 comma 4
·
fino a 15 giorni prima nella cancelleria
del giudice di appello, riguardano i motivi
già indicati nell’appello. Seguono le sorti del principale in caso di inammissibilità.
·
Rinuncia: la parte che ha proposto
impugnazione, dichiara di non volersene più avvalere (589);
·
Inammissibilità: art. 591 c.p.p
·
soggetto non legittimato o carente di
interesse;
·
provvedimento non impugnabile;
·
mancata osservanza disposizioni di cui
all’art. 581 c.p.p.
·
Se il giudice accerta l’inammissibilità
dell’impugnazione la dichiara con ordinanza disponendo l’esecuzione del
provvedimento (591 comma 2);
·
L’ordinanza è notificata alla parte che ha
proposto impugnazione affinché possa presentare ricorso per cassazione (591
comma 3);
·
Inammissibilità è rilevata in ogni stato e
grado anche con sentenza (591 comma 4);
*
L’appello
Artt. 593 e ss. c.p.p.
Schema a cura dell’Avv.
Carmine Gatto
·
Mezzo di impugnazione con cui le parti
chiedono al giudice di II grado di controllare una decisione del giudice di I
grado che ritengono viziata per motivi di fatto e di diritto;
·
Appello, gravame parzialmente devolutivo, dipende dai motivi indicati dalle parti:
art. 597 c.p.p.;
·
Critica libera: censure sia di diritto che
di fatto;
·
Strumento di controllo, non un nuovo giudizio.
Non presuppone necessariamente una nuova istruzione dibattimentale;
·
Il
giudice di appello conferma, riforma o annulla la decisione impugnata;
·
Procedimento cartolare: si leggono le
richieste, senza normalmente assumere prove;
·
Appello principale: art. 591 c.p.p.; il giudice riesamina i fatti
relativamente ai punti cui si riferiscono i motivi;
·
Appello incidentale: se una parte presenta appello principale, le altre
parti che, pur potendo appellare non lo hanno fatto nei termini, possono
proporre impugnazione entro 15 giorni dalla comunicazione (Pm) ovvero
notificazione dell’appello principale (595 comma 1); la sua funzione è quella
di integrare il contraddittorio;
·
L’appello incidentale riguarda i temi
indicati nell’appello principale, non ha efficacia se il principale è
inammissibile o rinunciato (595 comma 4);
·
La parte non legittimata a proporre appello
principale, non può proporre appello incidentale;
·
Divieto di reformatio in peius se appella il solo imputato (597 comma 3);
·
Se appella (anche incidentalmente, 595
comma 3) il Pm, il divieto non opera (597 comma 2);
·
Casi di appello: art. 593 c.p.p.
·
La legge 46/06 aveva eliminato la
possibilità per imputato e Pm di appellare sentenze di proscioglimento se non
quando la nuova prova fosse decisiva ed emersa dopo il giudizio di primo grado;
·
La Corte
Costituzionale, con due sentenze ha ristabilito l’ordine;
·
La sentenza n. 26 del 2007, ritenendo leso il principio di parità della parti
di cui all’art. 111 comma 2 Cost. ha ripristinato la facoltà per il Pm di appellare sentenze di proscioglimento
pronunciate dal Tribunale e dalla Corte di Assise nel procedimento ordinario;
·
La sentenza n. 85 del 2008, sempre con riferimento alla disparità (art. 111
comma 2 Cost.) ha ripristinato il potere dell’imputato di impugnare sentenze di
proscioglimento che ad esempio riconoscevano la sua responsabilità in maniera
implicita (non doversi procedere), salvo le sentenze relative a contravvenzioni
punibili con la sola ammenda (162 c.p.) ovvero punite con arresto o ammenda (162 bis c.p.);
·
L’imputato non può appellare il
proscioglimento pronunciato in abbreviato (443 comma 1);
·
Le sentenze di condanna sono normalmente
appellabili (593);
·
Sono inappellabili
le seguenti sentenze:
·
Solo ammenda (593 comma 3);
·
Patteggiamento; solo il Pm può proporre
appello se nega il consenso (448 comma 2);
·
Non può impugnarsi la sola misura di
sicurezza se la parte non ha impugnato agli effetti penali un altro capo della
sentenza di condanna (579);
·
Il Pm non può appellare le sentenze di
condanna pronunciate nel rito abbreviato, tranne che si sia modificato il
titolo di reato (443 comma 3);
·
Appello della parte civile: art. 576 c.p.p.
·
Può appellare la sentenza che definisce il
I grado:
·
I capi della sentenza di condanna che
riguardano l’azione civile;
·
La sentenza di proscioglimento per i soli
capi che riguardano l’azione civile;
·
Se il reato si estingue, il giudice di
appello decide sui punti che riguardano gli effetti civili (578);
·
Conversione del ricorso in appello: se nei
confronti di un capo si propone appello e rispetto all’altro si interpone ricorso
per cassazione, quest’ultimo si converte in appello se c’è connessione ex art. 12 c.p.p. (580);
·
Cognizione
del giudice di appello: al giudice è devoluto il punto della sentenza, ossia la tematica di fatto o di diritto posta
alla base della decisione che forma il capo,
ossia la decisione in ordine alle singola imputazione;
·
Se appella il Pm riforma anche in peggio,
non così se è proposto dall’imputato (597 comma 2 e 3);
·
Se appellano entrambi può modificare sia in
meglio che in peggio;
·
Il divieto di reformatio in peius non opera per le disposizioni civili della
condanna di primo grado;
·
Predibattimento in appello (601);
·
Provvedimenti in ordine alle condanne
civili: se il primo giudice non ha provveduto ovvero ha rigettato la richiesta
di provvisoria esecuzione del capo civile può riproporsi l’istanza in appello
(540 comma 1 - 600);
·
L’imputato ed il responsabile civile
possono chiedere la sospensione o revoca della provvisoria esecuzione (600 commi
2 e 3), il giudice decide con ordinanza ricorribile per cassazione;
·
Le decisioni del giudice di appello
sull’azione civile sono immediatamente esecutive (605 comma 2);
·
Udienza pubblica (598); Relazione della
causa (602); Processo cartolare;
·
Rinnovazione
dell’istruzione: art. 603 c.p.p.
·
E’ richiesta con l’atto di appello ovvero
con i motivi nuovi (581– 585 comma 4);
·
Se sono prove già acquisite o conosciute, il
giudice può disporne l’assunzione se ritiene di non poter decidere (603 comma
1);
·
Il giudice deve disporre il rinnovo se le
nuove prove sono scoperte o sopravvenute dopo il I grado, sentite le parti (603
comma 2);
·
Rinnovazione disposta di ufficio se
assolutamente necessaria (603 comma 3);
·
Rinnovazione se imputato non comparso in I
grado (603 comma 4);
·
Decisioni in camera di consiglio (art. 127):
art. 599; es. a seguito di abbreviato ex art.
443 comma 4 c.p.p.
·
Concordato in appello: abrogato con D.L.
n.92/2008. Il Pm e l’imputato si accordavano sui motivi di appello e sulla pena
da applicare (599 comma 4);
·
Questioni di nullità e regresso al I grado: art. 604;
·
Ipotesi di cui all’art. 522: mancata
correlazione tra imputazione contestata e sentenza (521);
·
Nullità assolute ex art. 179 c.p.p.: capacità del giudice; omessa citazione
dell’imputato.
·
Il giudice riforma o conferma la sentenza
appellata (605), ovvero la annulla (604);
·
Se l’impugnazione è accolta, la sentenza di
appello sostituisce quella appellata;
·
Le pronunce del giudice di appello
sull’azione civile sono immediatamente esecutive.
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