Pubblichiamo di seguito le tracce e i riferimenti giurisprudenziali in tema di "Reati di opinione. La diffamazione internautica" gentilmente comunicati dal Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, Dott. Roberto Pirro Balatto, dall'Avv. Luigi Ferrandino e dal Vice Procuratore Onorario presso il Tribunale di Napoli, Dott.ssa Mariaelena de Juliis, in occasione dell'incontro di giovedì 16 ottobre 2014 presso la sala Auditorium del Nuovo Palazzo di Giustizia di Napoli.I pareri e gli atti svolti dovranno essere consegnati giovedì 23 ottobre 2014.

Tizio, titolare di un internet point, sito nella città di Napoli, in data 16 ottobre 2014
viene a conoscenza di essere iscritto nel registro delle notizie delle notizie di reato per
il reato di cui agli artt. 40, co.2 c.p. – art. 595 c.p. per non aver impedito,
avendo l’obbligo giuridico di farlo, che fosse offesa la reputazione di Caio,
noto autore televisivo, non procedendo all’identificazione degli utenti che
fruivano del terminale per l’invio della posta elettronica e consentendo così l’invio
di due e mail indirizzate alla casella di posta elettronica della trasmissione
televisiva di cui Caio è autore, dal contenuto diffamatorio.
Il candidato, assunte le vesti del legale di
Tizio, dopo aver illustrato il reato di diffamazione a mezzo internet, accennando
all’individuazione del momento consumativo del reato e al locus commissi delicti, rappresenti al proprio assistito se
sussistono, in concreto, i presupposti per una imputazione a suo carico per
responsabilità concorsuale omissiva del reato contro l’onore, commesso dall’autente
del punto internet.
Tizio, fidanzato di Mevia, avendo scoperto
che la propria fidanzata era affetta da AIDS, interrompeva il rapporto
sentimentale e raccontava sul proprio profilo di un noto social network la vicenda, sebbene tacesse il nome.
Mevia, ritenendo che tutti coloro che
sapevano della loro relazione potessero riconoscere in lei la ragazza a cui
Tizio aveva fatto riferimento sul social, si rivolgeva ad un avvocato per
chiedere quali iniziative legali si potessero prendere.
Assunte le vesti del difensore di Mevia, il
candidato rediga l’atto che ritiene più opportuno nel caso di specie.
RECENTI PRONUNCE IN MATERIA DI DIFFAMAZIONE
Sez. 5, Sentenza n.
8419
del 16/10/2013 Ud. (dep. 21/02/2014 ) Rv. 258943
Presidente: Oldi P. Estensore: Pistorelli L.
Relatore: Pistorelli L. Imputato: Verratti. P.M.
Izzo G. (Conf.)
(Annulla senza
rinvio, Trib. Lanciano, 30/10/2012)
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 089 DIFFAMAZIONE - IN GENERE
REATI CONTRO
LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE
- IN GENERE - Elemento soggettivo - Dolo generico - Contenuto - Fattispecie.
In tema di diffamazione, ai fini della sussistenza
dell'elemento soggettivo è sufficiente il dolo generico, che può anche assumere
la forma del dolo eventuale, e che comunque implica l'uso consapevole, da parte
dell'agente, di parole ed espressioni socialmente interpretabili come
offensive, ossia adoperate in base al significato che esse vengono
oggettivamente ad assumere. (In
applicazione del principio, la Corte ha escluso la sussistenza del dolo in una
fattispecie in cui, nel corso di una riunione sollecitata dalla parte offesa al
fine di raccogliere spiegazioni sulle ragioni che avevano spinto l'imputato ad
interrompere un rapporto professionale, quest'ultimo aveva riportato sospetti e
pettegolezzi formulati da altri in ordine ad imprecisati comportamenti illeciti
del professionista e dei suoi collaboratori).
Riferimenti normativi:
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Cod. Pen. art. 43
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CORTE COST.
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Cod. Pen. art. 595
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CORTE COST.
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Sez. 5, Sentenza n.
4615
del 17/09/2013 Ud. (dep. 30/01/2014 ) Rv. 258707
Presidente: Bevere A. Estensore: Guardiano A.
Relatore: Guardiano A. Imputato: Castellini. P.M.
Scardaccione EV. (Conf.)
(Rigetta, App.
Bologna, 18/06/2010)
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 089 DIFFAMAZIONE - IN GENERE
REATI CONTRO
LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE -DIFFAMAZIONE
- IN GENERE - "Exceptio veritatis" - Ambito e presupposti di
operatività - Fattispecie.
In tema di diffamazione a mezzo stampa, non può essere
invocata l'esimente di cui all'art. 51 cod. pen.(esercizio del diritto di
cronaca) e l'"exceptio veritatis", ai sensi dell'art. 596, comma
terzo, n. 2, cod. pen., quando il fatto attribuito al diffamato sia ritenuto
assolutamente privo di consistenza storica e di rilevanza giuridica
dall'autorità giudiziaria che abbia proceduto con riguardo al detto fatto. (Fattispecie in cui le dichiarazioni accusatorie contro il diffamato
sono state ritrattate dall'autore ed il procedimento penale attivato a seguito
delle predette dichiarazioni si è concluso con il decreto di archiviazione).
Riferimenti normativi:
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Cod. Pen. art. 595
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CORTE COST.
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Cod. Pen. art. 596
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CORTE COST.
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Sez. 1, Sentenza n. 40930 del
27/09/2013 Cc. (dep. 03/10/2013 ) Rv. 257795
Presidente: Bardovagni P. Estensore: Bardovagni
P. Relatore: Bardovagni P. Imputato: P.M.,
P.C. in proc. Travaglio e altro. P.M. Montagna A. (Diff.)
(Annulla con rinvio, G.u.p. Trib. Roma, 24/01/2013)
622003 STAMPA - DIFFAMAZIONE
COMMESSA COL MEZZO DELLA STAMPA - Diritto di critica - Obiettiva falsità del
fatto oggetto dell'elaborazione critica - Scriminante putativa - Applicabilità
- Condizioni.
In tema di diffamazione
a mezzo stampa, è configurabile la scriminante putativa dell'esercizio del
diritto di critica quando, pur risultando il fatto oggetto dell'elaborazione
critica obiettivamente falso, il giornalista abbia assolto all'onere di
controllare accuratamente il fatto riferito in guisa che l'errore sulla verità
dello stesso non sia frutto di negligenza, imperizia o colpa non scusabile.
Riferimenti normativi: Cod. Strada Nuovo art. 51, Cod. Strada Nuovo art.
59 com. 1, Cod. Strada Nuovo art. 595
Massime precedenti
Vedi: N. 15643 del 2005
Rv. 232134, N. 23695 del 2010 Rv. 247524
Sez. 1, Sentenza n. 31563 del
26/05/2004 Cc. (dep. 20/07/2004 ) Rv. 229846
Presidente: Teresi R. Estensore: Siotto MC.
Relatore: Siotto MC. Imputato: Confl.comp.in
proc. Bruni. P.M. Esposito V. (Conf.)
(Dichiara competenza)
603089 REATI CONTRO LA PERSONA -
DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Mediante spedizione di
scritti - Luogo di consumazione.
In tema di diffamazione
commessa tramite spedizione di una missiva, il reato si consuma nel luogo ove la comunicazione a più persone di fatti idonei a
ledere l'altrui reputazione è avvenuta, a nulla rilevando l'originario diverso
indirizzo presso il quale la lettera viene spedita, nè il luogo
di apprensione del suo contenuto da parte della persona offesa.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 595 CORTE COST., Nuovo Cod.
Proc. Pen. art. 8
Massime precedenti
Vedi: N. 7551 del 1999
Rv. 213780, N. 31728 del 2004 Rv. 229331
A MEZZO INTERNET
Sez. 5, Sentenza n.
44980
del 16/10/2012 Ud. (dep. 16/11/2012 ) Rv. 254044
Presidente: Zecca G. Estensore: Sabeone G.
Relatore: Sabeone G. Imputato: P.M. in proc.
Nastro. P.M. Volpe G. (Conf.)
(Annulla con
rinvio, Giud.pace Cosenza, 27/06/2011)
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 089 DIFFAMAZIONE - IN GENERE
REATI CONTRO
LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE
- IN GENERE - Invio di "e - Mail" a contenuto diffamatorio - Reato di
diffamazione aggravata - Configurabilità -
Presenza tra i destinatari del soggetto vilipeso - Mutamento nel reato di
ingiuria - Esclusione.
L'invio di e-mail a
contenuto diffamatorio, realizzato tramite l'utilizzo di internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata e l'eventualità che fra i
fruitori del messaggio vi sia anche la persona a cui si rivolgono le
espressioni offensive, non consente di mutare il titolo del reato nella diversa
ipotesi di ingiuria.
Riferimenti normativi:
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Cod. Pen. art. 594
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Cod. Pen. art. 595 com. 3
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CORTE COST.
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Sez. 5, Sentenza n. 4031 del
30/10/2013 Ud. (dep. 29/01/2014 ) Rv. 258674
Presidente: Dubolino P. Estensore: Lignola F.
Relatore: Lignola F. Imputato: De Marzo. P.M.
Stabile C. (Diff.)
(Annulla con rinvio, App. Lecce s.d. Taranto, 15/05/2012)
603089 REATI CONTRO LA PERSONA -
DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE - IN GENERE - Esercizio del diritto di
critica politica - Consigliere di un Ordine professionale - Diffusione via
"e mail" della notizia di aver presentato un esposto nei confronti di
altri consiglieri dell'Ordine - Esimente - Configurabilità - Condizioni.
In tema di diffamazione, è
configurabile l'esimente dell'esercizio del diritto di critica politica nel
caso in cui un consigliere di minoranza di un ordine professionale diffonda - a
mezzo "e mail"- la notizia di aver presentato un esposto nei confronti
di altri consiglieri del medesimo ordine, con l'accusa di aver percepito
indebitamente rimborsi per la partecipazione ad un convegno, in quanto gli
ordini professionali sono, ai sensi degli artt. 45-49 del d.P.R. n. 328 del
2001, enti di diritto pubblico, ferma restando la necessità di verificare che
la riprovazione non trasmodi in un attacco personale portato direttamente alla
sfera privata dell'offeso e non sconfini nella contumelia e nella lesione della
reputazione dell'avversario.
Riferimenti
normativi: Cod. Pen. art. 51 CORTE COST., Cod. Pen.
art. 595 CORTE COST., DPR 05/06/2001 num. 328 art. 45, DPR
05/06/2001 num. 328 art. 49
Massime precedenti
Vedi: N. 4991 del 2007
Rv. 236321, N. 31096 del 2009 Rv. 244811, N. 37220 del 2010 Rv. 248645, N. 8824
del 2011 Rv. 250218
Sez. 5, Sentenza n.
23624
del 27/04/2012 Cc. (dep. 14/06/2012 ) Rv. 252964
Presidente: Marasca G. Estensore: Fumo M.
Relatore: Fumo M. Imputato: P.C. in proc.
Ayroldi. P.M. D'Ambrosio V. (Diff.)
(Annulla in
parte con rinvio, Gup Trib. Roma, 06/12/2011)
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 089 DIFFAMAZIONE - IN GENERE
In tema di diffamazione
tramite "internet", ai fini della tempestività della querela,
occorre considerare che la diffamazione,
avente natura di reato di evento, si consuma nel momento e nel luogo in cui i
terzi percepiscono l'espressione ingiuriosa e, dunque, nel caso in cui frasi o
immagini lesive siano immesse sul "web", nel momento in cui il
collegamento sia attivato, di guisa che l'interessato, normalmente, ha notizia
della immissione in internet del messaggio
offensivo o accedendo direttamente in rete o mediante altri soggetti che, in
tal modo, ne siano venuti a conoscenza. Ne deriva se non la assoluta
contestualità tra immissione in rete e cognizione del diffamato, almeno una
prossimità temporale di essi, sempre che l'interessato non dia dimostrazione
del contrario. (Nella specie la pubblicazione delle
espressioni offensive sul sito è avvenuta il 7 luglio 2009, la querela è stata
presentata il successivo 9 dicembre ed è stata ritenuta tardivamente proposta
dal G.u.p. con decisione ritenuta immune da censure dalla S.C.).
Riferimenti normativi:
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Cod. Pen. art. 124
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CORTE COST.
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Cod. Pen. art. 595
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CORTE COST.
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Sez. 1, Sentenza n.
16307
del 15/03/2011 Cc. (dep. 26/04/2011 ) Rv. 249974
Presidente: Siotto MC. Estensore: Piraccini P.
Relatore: Piraccini P. Imputato: Confl. comp. in
proc. Pulina. P.M. Fraticelli M. (Conf.)
(Dichiara
competenza)
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 089 DIFFAMAZIONE - IN GENERE
La competenza per
territorio per il reato di diffamazione,
commesso mediante la diffusione di notizie lesive dell'altrui reputazione
allocate in un sito della rete " Internet",
va determinata in forza del criterio del luogo di domicilio dell'imputato, in
applicazione della regola suppletiva stabilita dall'art. 9, comma secondo, cod.
proc. pen.
Riferimenti normativi:
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Cod. Pen. art. 595
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CORTE COST.
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Sez. 5, Sentenza n.
6046
del 11/11/2008 Ud. (dep. 11/02/2009 ) Rv. 242960
Presidente: Ambrosini G. Estensore: Carrozza A.
Relatore: Carrozza A. Imputato: Ricci e altro.
P.M. Febbraro G. (Conf.)
(Dichiara inammissibile,
App. Perugia, 18 gennaio 2008)
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 089 DIFFAMAZIONE - IN GENERE
REATI CONTRO
LA PERSONA - DELITTI CONTRO L'ONORE - DIFFAMAZIONE
- IN GENERE - Invio di "e mail" aventi contenuto diffamatorio da un
punto internet
(cosiddetto "internet point") - Responsabilità del gestore ex
art. 40, comma secondo, e 595 cod. pen. - Esclusione - Ragioni.
Non sussiste la
responsabilità del gestore di un punto internet (cosiddetto "internet point") a
titolo di diffamazione per non avere impedito
l'evento (art. 40, comma secondo, e 595 cod. pen.) qualora l'utente invii una
e-mail avente contenuto diffamatorio, in quanto il gestore non solo non ha
alcun potere di controllo e, quindi, alcuna conoscenza sul contenuto della
posta elettronica inviata, ma gli è addirittura impedito di prenderne contezza
- ex art. 617 quater cod. pen. che vieta l'intercettazione fraudolenta di
sistemi informatici e telematici - mentre ha l'obbligo di identificare gli
utenti che facciano uso del terminale ai soli fini della prova
dell'utilizzazione e non per impedire l'eventuale reato.
Riferimenti normativi:
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Cod. Pen. art. 40 com. 2
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Cod. Pen. art. 595
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CORTE COST.
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Sez. 5, Sentenza n.
16262
del 04/04/2008 Ud. (dep. 17/04/2008 ) Rv. 239832
Presidente: Rotella M. Estensore: Dubolino P.
Relatore: Dubolino P. Imputato: Tardivo. P.M.
Febbraro G. (Diff.)
(Annulla in
parte senza rinvio, App. Bari, 8 gennaio 2007)
603 REATI CONTRO LA PERSONA - 089 DIFFAMAZIONE - IN GENERE
Rif. Giurisp. Responsabilità Internet Point
Delibera nr 467/2000 Autorità Garante per le
comunicazioni
Cass. Pen., IV Sezione, 11.02.2009 nr. 6064
Diffamazione Internet
Cass. Penale, n. 32444 del 25.07.2013
Cass. Pen., V Sezione Penale, n. 46504 del
14.12.2011